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Disdetta Occupazione Suolo Pubblico ricevuta dopo il 1 Dicembre?

Che fare qualora la disdetta all’occupazione di suolo pubblico sia stata ricevuta dall’esercente in data successiva al 1 Dicembre?

 

La comunicazione è stata consegnata direttamente nelle mani del destinatario oppure è avvenuta a mezzo raccomandata? Dette informazioni sono essenziali al fine di verificare la legittimità della comunicazione di disdetta sotto il profilo temporale.

 

Infatti, si ricorda che ai sensi dell’art. 10, comma 5 della Delibera C.C. n. 75/2010 “La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure in altra forma normativamente ammessa”. Posto che le concessioni permanenti hanno una durata massima di tre anni, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno, la disdetta della concessione di occupazione di suolo pubblico per la data del 31 Dicembre deve essere comunicata all’esercente entro e non oltre il 1 Dicembre.

 

Quando la comunicazione è effettuata direttamente nelle mani del destinatario dopo il 1 Dicembre, quest’ultima si considera tardiva ed è quindi illegittima.

 

Se la comunicazione è effettuata con il deposito in cassetta dell’avviso a mezzo art. 140 cpc occorre verificare che la raccomandata non sia stata spedita entro il 21 Novembre.

Infatti, in relazione al perfezionamento della notifica è oramai ben nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14.1.2010, la quale ha definitivamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La Corte ha infatti chiarito che: “..omissis.. le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della legge 890 del 1982. Pertanto la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero una volta trascorsi dieci giorni dall’invio della stessa e non più dal momento dell’invio della raccomandata.”

 

E’ pertanto necessario esaminare, di volta in volta, quando la raccomandata è stata effettivamente ritirata dal destinatario e la data esatta in cui è stata spedita. Se si tratta di una notifica ai sensi dell’art. 140 cpc (con il deposito dell’avviso in cassetta ed invio della raccomandata) la comunicazione di disdetta si ha per conosciuta trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.

  • Data: 02/12/2014
  • Categorie: Notizie
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